Dal 1 dicembre nuove regole per non pagare il ticket sanitario.
Giovanni Biondi (Caf): «Ma i cittadini sono disorientati»
Cittadini in difficoltà di fronte alle nuove disposizioni che, da oggi, regolamentano il diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni sanitarie: visite specialistiche in ambulatorio, radiografie, Tac, ecografie, esami del sangue, ecc...
Fino ad oggi l’assistito che ne aveva diritto doveva annullare con un segno la lettera «r» presente sulla ricetta, firmando nel riquadro adiacente.
Adesso il medico prescrittore dovrà inserire in alto a sinistra sulla ricetta il codice di esenzione sulla base di una certificazione rilasciata al cittadino dalla Asl.
La Asl 5, ad esempio, ha inviato in questi giorni a circa 25mila assistiti dell’area pisana, un documento in cui si chiede loro di confermare la sussistenza dei requisiti per l’esenzione.
Di fronte alla nuova comunicazione, però – riferisce Giovanni Biondi, direttore del Centro di assistenza fiscale (Caf) della Cisl – molte persone, soprattutto anziane, sono entrate in crisi. Risultato: in molti si sono rivolti ai Caf del territorio per chiedere delucidazioni.
Le domande più ricorrenti: «cosa si intende per reddito lordo complessivo?» «e per familiari a carico?» o per «nucleo familiare?». Insomma, nonostante gli sforzi compiuti dalla Asl per far chiarezza, l’«analfabetismo fiscale» dei consumatori ha avuto il sopravvento.
Ecco allora un utile vademecum per capirci un po’ di più
Hanno diritto all’esenzione: i cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (così come risulta dal codice E01 della denuncia dei redditi); disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, i ncrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice E02); i titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (codice E 03). Infine: i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice E04).
Qui trovate invece la spiegazione di alcuni termini tecnici. Per «nucleo familiare» si intende quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall' interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico. Per «familiari a carico» si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro). Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo. Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito riferito all'anno precedente. Per «disoccupato» si intende un cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione.
Questa nuova disposizione, sorta in applicazione di un decreto ministeriale di fine 2009, si somma, tra l’altro, ai nuovi ticket aggiuntivi stabiliti dalla Regione: anche in questo caso, per poter usufruire di una esenzione, occorre avere sempre sotto mano l’Isee o, presentare, in alternativa, la denuncia dei redditi.

